Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 la Fondazione denominata “FONDAZIONE MAURO GIANCASPRO ENTE DEL TERZO SETTORE” o in forma abbreviata “FONDAZIONE MAURO GIANCASPRO ETS”.

 

Articolo 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Napoli alla Calata San Francesco 12B.

 

Articolo 3 – DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

 

Articolo 4 – SCOPO

La Fondazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale e perpetrare la memoria del dott. MAURO GIANCASPRO (Napoli 25 giugno 1949 – 17 aprile 2023), insigne scrittore, punto di riferimento della vita culturale italiana e del Mezzogiorno in particolare, già Direttore delle Biblioteche Nazionali di Napoli, Cosenza e Bari e del Complesso dei Girolamini, il quale ha sempre lavorato per diffondere la passione per i libri e la lettura.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, pertanto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando, anche ai sensi dell’art. 5, d.lgs 117/2017, le seguenti attività di interesse generale, aventi ad oggetto:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Nell’ambito di tali scopi di solidarietà sociale, la Fondazione, strumentalmente ad essi:

  • istituisce una Biblioteca intitolata a “Mauro Giancaspro”, contenente volumi di valore artistico, storico e culturale che gli appartennero o altri libri che la Fondazione acquisirà a titolo definitivo o precario nella sua disponibilità;
  • diffonde la cultura del libro e l’amore per la lettura, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni;
  • dà vita al “Premio Letterario Nazionale Mauro Giancaspro”, eventualmente suddividendolo in sezioni sia per genere (narrativa, saggistica, poesia, teatro et similia) sia per categorie di età sia per specializzazioni, nonchè a Premi per altre arti (es.: disegno, pittura, scultura, cinema, recitazione, danza, musica) o benemerenze civiche e sociali;
  • promuove e diffonde attività di interesse generale, anche in collaborazione con le istituzioni e le università, proponendosi come centro di formazione;
  • sviluppa programmi educativi che mettano in relazione la tradizione culturale classica con l’innovazione tecnologica, puntando alla centralità della persona umana nel processo di crescita;
  • promuove lo studio e l’educazione di ogni ordine e grado;
  • predispone le strutture tecniche ed amministrative per la organizzazione dei programmi inerenti al suo scopo;
  • stabilisce contatti con autorità, organismi pubblici e privati ed istituti di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione;
  • promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, concerti, anche sponsorizzando analoghe manifestazioni poste in essere da organismi similari e dalle istituzioni scolastiche ed universitarie;
  • effettua inchieste e sondaggi di opinione e promuove ricerche;
  • cura la pubblicazione di opere, di collane, di cataloghi, di opuscoli illustrativi;
  • intrattiene rapporti e scambi culturali con le Istituzioni le associazioni e le fondazioni che perseguono scopi similari;
  • costituisce commissioni di studi su qualsiasi problema di carattere sociale;
  • cura la formazione dei giovani anche in rapporto alle forme artistiche, teatrali, musicali e culturali in genere;
  • svolge qualsiasi altra attività comunque connessa agli scopi qui indicati.

 

Articolo 5 – PATRIMONIO – RENDITE – ELARGIZIONI

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni descritti nell’articolo 4 dell’atto costitutivo, del quale questo statuto è parte integrante.
Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati, elargizioni e contributi sia dai fondatori sia di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura della Fondazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e con le erogazioni non destinate al potenziamento dello stesso patrimonio, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali ultime erogazioni anche le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento delle entrate della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
La Fondazione può accettare il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con specifiche forme che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente;
  3. il Collegio dei Revisori.

La Fondazione può eventualmente istituire il Comitato Scientifico con funzioni di organo consultivo.

 

Articolo 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero da tre a sette membri, tra i quali è compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I componenti del Primo Consiglio di Amministrazione sono scelti nell’atto costitutivo e durano in carica 5 (cinque) anni, ad eccezione del Presidente che è nominato a vita.
Spetta al Consiglio di Amministrazione in carica eventualmente allargare il numero fino al massimo statutario ma sempre in composizione dispari e per la durata restante del Consiglio in carica.
Tutte le volte che si renda necessario nominare un nuovo CDA o reintegrare il numero degli amministratori, vi provvederà il Fondatore.
Ciascun amministratore diverso da quelli nominati nell’atto costitutivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Primo Presidente della Fondazione è nominato a tempo indeterminato nell’atto costitutivo. Successivamente il Presidente sarà nominato in seno al Consiglio di Amministrazione. La sua carica durerà tre anni e sarà rieleggibile.
I Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere sono nominati in seno al Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo che per il primo Consiglio di Amministrazione all’interno del quale le cariche sono quinquennali come stabilite nell’atto costitutivo.
Non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali hanno diritto soltanto a un rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni d’ufficio. Quando il Fondatore non sarà più in vita, il CDA è nominato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione presa sei mesi prima della sua naturale scadenza. Allo stesso modo si procederà per le eventuali reintegrazioni del numero degli amministratori in caso di premorienza del Fondatore.

 

Articolo 8 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; esso ha tutti i poteri per la gestione del patrimonio e per la gestione delle entrate, nonché per la ripartizione delle rendite annuali in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione.
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di approvare, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, il conto preventivo e, entro il 30 aprile, il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente. Gli indicati termini possono essere prorogati per un tempo non superiore ai due mesi dal Presidente, qualora particolari ed eccezionali esigenze lo richiedano.
Il Consiglio dì Amministrazione devolve le rendite del patrimonio al raggiungimento degli scopi sociali sulla base dei programmi annuali di attività.
I contributi e le sovvenzioni ottenute per singole manifestazioni o specifici programmi di attività, e quindi non destinate dagli elargitori all’incremento del patrimonio, sono invece utilizzate per la realizzazione delle iniziative a fronte delle quali sono state concesse.

Così a titolo esemplificativo spettano al Consiglio i seguenti poteri:

  1. deliberare gli indirizzi dell’attività della Fondazione e approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;
  2. approvare eventuali Regolamenti;
  3. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  4. deliberare l’accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;
  5. autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
  6. deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;
  7. deliberare l’istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;
  8. nominare il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere nei casi previsti dal precedente art. 7;
  9. nominare i revisori dei conti con le maggioranze di cui al successivo art. 10;
  10. deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
  11. istituire il Comitato Scientifico, nominandone componenti e coordinatore.
  12.  

Articolo 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l’anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
Il Presidente deve comunque convocare ogni anno almeno due sedute del consiglio, di cui una entro il mese di aprile e l’altra entro quello di ottobre, per gli adempimenti di cui al precedente art. 8, comma 2.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato con avviso di ricevimento o telefax, ovvero posta elettronica con notifica di lettura, spedito agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l’invito dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
In assenza di queste formalità, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e può deliberare, salvo che anche un solo partecipante alla seduta non si dichiari sufficientemente informato sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

Articolo 10 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri e con votazione palese.
In caso di parità di voti ha peso determinate il voto di chi presiede.

 

Articolo 11 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti dal segretario e trascritti in ordine cronologico su un unico libro con pagine numerate e vidimate da un notaio e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi la necessità, potrà porre in uso altri libri, anche contabili, previa vidimazione.

 

Articolo 12 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE – VICEPRESIDENTI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed è nominato per la prima volta a tempo indeterminato dai Fondatori nell’atto costitutivo e per i successivi mandati come previsto dal precedente art. 7 con le maggioranze di cui all’art. 10 di questo Statuto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e risponde del suo operato davanti al Consiglio di Amministrazione; svolge inoltre le seguenti funzioni:

  1. convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
  2. firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
  3. promuove e attua gli indirizzi della Fondazione stabiliti dal Consiglio;
  4. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  5. cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
  6. formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  7. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed al mantenimento dei rapporti con le autorità tutorie;
  8. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio;
  9. predispone le relazioni sulle attività realizzate o da realizzare da parte della Fondazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente più anziano d’età, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione “in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito”, o da altra similare. In caso di impedimento del Vicepresidente anziano allo stesso modo farà le veci del Presidente l’altro Vicepresidente.
Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione o altro suo componente possono essere delegati dal Presidente per l’espletamento delle attribuzioni di quest’ultimo.

 

Articolo 13 – SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione, nomina nel suo seno il Segretario che collabora con il Presidente ed esercita le funzioni che gli verranno attribuite dal Consiglio o dal Presidente. In particolare, il Segretario:

  • organizza, coordina ed indirizza l’attività dei collaboratori e degli uffici della Fondazione;
  • partecipa alle sedute degli Organi della Fondazione;
  • cura la tenuta dei Libri della Fondazione.

Per il primo Consiglio di Amministrazione il Segretario è nominato a tempo indeterminato all’atto costitutivo.

 

Articolo 14 – TESORIERE

Il Consiglio di Amministrazione, nomina nel suo seno il Tesoriere e in particolare:

  • cura la contabilità della Fondazione e le relative scritture;
  • intrattiene rapporti con le banche, la posta e altri istituti finanziari con poteri di firma disgiunti dal Presidente in ordine ai contratti bancari, di conto corrente, deposito, libretti aperti a nome della Fondazione, con facoltà di prelievo e accredito di somme nei limiti quantitativi fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  • partecipa alle sedute del Collegio dei Revisori;
  • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei conti preventivo e consuntivo della Fondazione.

Per il primo Consiglio di Amministrazione il Tesoriere è nominato a tempo indeterminato all’atto costitutivo.

 

Articolo 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre dell’anno nel quale sarà concesso il riconoscimento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

 

Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori è affidato controllo della Fondazione e segnatamente spetta loro il controllo contabile della Fondazione. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e che sono scelti preferibilmente tra esperti in materie di contabilità e bilancio. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui al precedente art. 10.
In particolare, i Revisori esprimono pareri scritti sui conti preventivo e consuntivo della Fondazione e su ogni materia a loro rimessa dal Consiglio di Amministrazione, effettuano verifiche di cassa e accertano la regolare tenuta delle scritture contabili.
La carica di Revisore è a titolo gratuito e dà diritto al solo rimborso delle spese documentate.
Il Presidente del Collegio è di diritto il Revisore più anziano d’età.
La regolamentazione delle convocazioni, delle riunioni, delle deliberazioni e delle verbalizzazioni del Collegio dei Revisori segue, in quanto applicabili, le norme statutarie fissate per il Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo se ne fanno richiesta congiunta almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione unitamente ad almeno un Revisore.
La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione di essa.
La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.
Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione ordinaria o straordinaria e quindi votate.
La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie almeno i due terzi dei voti favorevoli tra i membri con diritto di voto del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 18 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra le persone in possesso di una specifica competenza scientifica e/o professionale nell’ambito delle materie di interesse della Fondazione.
La durata del Comitato è triennale e le cariche in seno ad esso sono gratuite.
Il Consiglio di Amministrazione indica fra i membri del Comitato colui che assume la funzione di Coordinatore, il quale, oltre ad aver diritto di prendere parte con voto consultivo alle riunioni dello stesso Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
La regolamentazione delle convocazioni, delle riunioni, delle deliberazioni e delle verbalizzazioni del Comitato Scientifico segue, in quanto applicabili, le norme statutarie fissate per il Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 19 – ALBO DEI SOSTENITORI E BENEMERITI

Presso la Fondazione può essere istituito l’Albo dei Sostenitori e dei Benemeriti, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari. Sostenitori saranno qualificati coloro che avranno elargito contributi economici di ingente entità, mentre Benemeriti coloro che avranno prestato servigi di elevato contenuto morale, professionale, tecnico, lavorativo e spirituale nei confronti della Fondazione.

 

Articolo 20 – PRESIDENTE ONORARIO

La Fondazione può nominare con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione un Presidente Onorario tra i soggetti iscritti all’Albo dei Sostenitori e dei Benemeriti.
Tale carica è puramente onorifica e gratuita e comporta il diritto di prendere parte con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 21 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L’estinzione della Fondazione per le cause previste dall’art.28 del c.c., o per le altre cause previste dalla legge, comporta la nomina di un liquidatore, escludendosi in ogni caso la possibilità di trasformazione della Fondazione.

 

Articolo 22 – DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.

 

Articolo 23 – LIBRI

Sono libri obbligatori della Fondazione da numerare e vidimare in forma notarile:

  • il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
  • il libro dei verbali del Collegio dei Revisori;
  • il libro dei verbali del Comitato Scientifico;
  • il libro dei conti preventivi e consuntivi;

La Fondazione è tenuta alla cura di tutti gli altri libri e scritture dovute per legge.

 

Articolo 24 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.